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    Tim, Vivendi si astiene: strada spianata a Labriola

    Vivendi si asterrà nell’assemblea dei soci che questa mattina voterà sul rinnovo dei vertici di Tim. A ufficializzarlo è lo stesso gruppo francese, primo azionista con il 23,7%, che tuttavia ci tiene a sottolineare di non sostenere «la lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente, data la continuità con un consiglio durante il cui mandato il titolo ha perso metà del suo valore e che è responsabile di aver approvato la vendita della rete fissa di Tim nel novembre 2023 ad un prezzo che, a giudizio di Vivendi, non riflette il pieno valore dell’asset, senza coinvolgere l’assemblea degli azionisti e il comitato parti correlate e senza fornire, ad oggi, informazioni complete e affidabili al mercato sull’operazione e sui suoi effetti sulla sostenibilità di Tim».Una sorta di non sfiducia alla lista del board, guidata dal ceo Pietro Labriola, che ora ha la strada spianata per la riconferma. Avrà quindi la possibilità di portare a termine l’operazione di cessione della rete fissa al fondo americano Kkr, a lungo osteggiata dal gruppo Bolloré. Può essere vista come una resa, ma di fatto è la scelta più logica per chi conosce bene il mondo degli affari. Votare contro la lista del board, infatti, avrebbe voluto dire mettersi contro al governo italiano, ma anche esporre l’investimento di 4 miliardi in Tim al rischio di una nuova, rovinosa caduta. In una parola: realpolitik. Considerazioni che evidentemente sono state fatte, nonostante da Parigi si sottolinei di aver «cessato di contabilizzare la sua partecipazione in questa società secondo il metodo del patrimonio netto» dopo le dimissioni dei suoi due partecipanti al cda dal 31 dicembre 2022 . E quindi, un altro affondo: «Vivendi non desidera essere associata alle decisioni relative alle nomine del consiglio di amministrazione», poichè spetta «al management in carica e ai suoi sostenitori risolvere la delicata situazione in cui si trova Tim. Di conseguenza, Vivendi ha deciso di astenersi dal voto sul rinnovo del consiglio all’assemblea di aprile 2024, nonostante il lodevole impegno dei proponenti di liste alternative». LEGGI TUTTO

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    Stellantis, a Mirafiori stop fino a settembre: ferma anche la produzione della 500e

    Prosegue la “pausa” di produzione nello stabilimento Stellantis di Mirafiori. Almeno fino a settembre, nel torinese non verranno prodotte nuove auto. Dallo scorso gennaio sono operativi solamente gli operai, circa 800, che lavorano sulla produzione di componenti meccaniche, impiegati nella linea di realizzazione dei cambi per le Panda, che vengono prodotte a Pomigliano. Altri 400, invece, lavorano nel reparto di Economia Circolare ma qui ci sono già stati dei tagli sui turni nei mesi scorsi.Dopo i contratti di solidarietà fino a dicembre che sono stati già siglati per i 1000 operai della linea di produzione di Maserati, lo stesso destino attende i 1200 operai che fino a ora era stati impegnati nella produzione della 500e. Per loro, al momento, lo stop è previsto fino al 4 agosto, poi la fabbrica si fermerà per ferie fino ad agosto. “Purtroppo era nell’aria che per gli addetti della 500 elettrica, dopo quelli della Maserati, ci sarebbe stata la richiesta strutturale di ammortizzatori sociali. Abbiamo firmato esclusivamente per garantire il sostegno al reddito della maestranze”, dichiara al Corriere della sera Edi Lazzi della Fiom Cgil di Torino.Il nuovo corso non sembra stia giovando allo stabilimento di Mirafiori, che da anni ricorre agli ammortizzatori sociali. Sembrava che la produzione della 500 elettrica potesse dare un nuovo slancio alla fabbrica alle porte di Torino ma i piani non sono andati come si prevedeva. La piccola elettrica Fiat puntava a una produzione di 100mila veicoli l’anno ma gli eventi hanno preso un corso diverso e così Mirafiori e i suoi operai tornano alla Cig. Un tira e molla costante per chi lavora nello stabilimento che un tempo era il fiore all’occhiello dell’industria automobilistica italiana, che ora, invece, stenta a restare a galla. LEGGI TUTTO

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    Animali domestici: cosa copre l’assicurazione e quali sono i costi

    I padroni degli animali domestici sanno bene che le spese veterinarie possono essere a volte imprevedibili e costose. L’assicurazione per gli animali domestici, in particolare di cani e gatti, può rappresentare un’importante salvaguardia economica per i proprietari, offrendo copertura in caso di spese veterinarie elevate, ma anche per eventuali danni causati dall’animale. Vediamo dunque a cosa serve, quali sono le coperture previste ed i costi, segnalando le proposte più complete.Animali domestici, quanti sonoStando a quanto rilevato da Euromonitor, nel 2022 nelle case degli italiani erano presenti ben 64,95 milioni di animali da compagnia, tra cui quasi 19 milioni di cani e gatti, con oltre 10 milioni di felini. Gli acquari ospitavano quasi 30 milioni di pesci, mentre era pari a circa 12,88 milioni il numero di uccelli ornamentali. A completare il quadro, piccoli mammiferi e rettili, con rispettivamente 1,8 e 1,4 milioni di esemplari.Un dato più dettagliato sul numero di animali da compagnia in Italia è fornito dall’Anagrafe degli Animali d’Affezione, il registro nazionale dei cani, gatti e furetti identificati tramite microchip nel nostro Paese, promosso dal Ministero della Salute in collaborazione con le amministrazioni regionali. La registrazione presso l’Anagrafe è fondamentale, non solo per semplificare il ritorno degli animali smarriti ai loro proprietari, ma anche per un’identificazione certa in funzione deterrente contro l’abbandono degli animali e per la realizzazione di studi e interventi volti alla prevenzione e cura delle malattie.L’obbligo di registrazione riguarda i cani, i cui dati vengono raccolti nelle banche dati regionali e poi confluiscono in quella nazionale. Per gatti e furetti l’iscrizione è volontaria, a meno che non si necessiti del passaporto, caso in cui diventa obbligatoria. Anche i conigli da compagnia possono essere registrati in una banca dati dedicata, gestita dall’Associazione Animali Esotici – Sezione conigli, chiamata Anagrafe dei conigli.Assicurazione: in cosa consiste, cosa copre, determinazione costiIl funzionamento di questo tipo di polizze è simile a quello delle assicurazioni per le persone. Dopo aver sottoscritto il contratto, il proprietario dell’animale paga una determinata somma regolare, che può essere mensile o semestrale, per garantire una copertura fino a un massimale di spesa. Questo massimale copre una vasta gamma di situazioni, compresi danni materiali o personali causati dall’animale e spese mediche inaspettate, come interventi chirurgici. Alcune polizze, come vedremo, possono anche includere assistenza legale, particolarmente utile in caso di controversie derivanti da incidenti o danni causati dall’animale stesso.Entrando più nello specifico, le situazioni coperte dall’assicurazione per animali domestici possono includere interventi chirurgici, terapie intensive, visite veterinarie di routine e spese farmaceutiche, o ancora danni materiali causati dall’animale, come la rottura di oggetti in casa. In alcuni casi, le spese possono essere addebitate al proprietario dell’animale da terzi, come nel caso in cui il cane o il gatto causi danni a proprietà di altre persone. Il costo dell’assicurazione dipende da diversi fattori, come età, razza e stato di salute dell’animale, nonché la sua ubicazione geografica. I costi effettivi possono inoltre variare in base alla compagnia assicurativa e alla specifica polizza selezionata.Quando è obbligatoriaL’obbligo per legge a stipulare un’assicurazione sussiste per coloro che possiedono un cane inserito in un registro specifico dall’Azienda Sanitaria Locale della propria zona. Il registro serve a identificare, in particolare, un cane che sia stato segnalato come pericoloso, o potenzialmente tale, da alcuni cittadini e, successivamente, valutato dai medici competenti dell’Asl. In questo caso, indipendentemente da razza, dimensioni o altre caratteristiche del cane, il proprietario è tenuto a stipulare un’assicurazione che copra la responsabilità civile verso terzi per danni che l’animale potrebbe causare.Le più completeAlla luce di queste considerazioni, diamo uno sguardo, sintetizzando, alla classifica delle prime cinque assicurazioni per cani e gatti (gli animali domestici, come abbiamo visto, più diffusi), stilata da Petadvisor.it sulla base di coperture e servizi forniti rispetto ai costi.ConTe – CaneGatto: polizza assicurativa per cani e gatti che propone tre pacchetti modulari da 9,99 euro al mese (Silver), da 10,99 euro al mese (Gold), e da 15,99 euro al mese (Platinum). In particolare, il modello Gold offre spese veterinarie in caso di infortunio o malattia per intervento chirurgico con ricovero o day hospital, massimale 2.000 euro con franchigia al 20% e scoperto di 250 euro; spese veterinarie in caso di infortunio o malattia senza intervento chirurgico con ricovero o day hospital, massimale 500 euro con franchigia al 15% e scoperto di 80 euro; spese di ricerca a causa di smarrimento, massimale 1.000 euro e nessuno scoperto/franchigia; spese funerarie, massimale 75 euro e nessuno scoperto/franchigia; consegna farmaci a domicilio; assistenza 24 h su 24, 7 giorni su 7. Prezzo: da 109 euro l’anno.HD Assurances – Assur O’ Poil: presenta 5 formule di protezione, 3 per cani e 2 per gatti, garantendo il rimborso delle spese sanitarie per cani e gatti di età compresa tra i 2 mesi ed i 10 anni meno un giorno alla data di efficacia dell’adesione al contratto. In base alla formula ed al massimale annuo prescelti (1.300 euro, 1.800 euro o 2.500 euro), l’aderente beneficia delle garanzie indicate sul contratto di adesione. La Formula Zampa di Bronzo prevede garanzie con rimborso fino all’80% delle spese sostenute. In caso di infortuni: rimborso delle spese mediche e delle spese chirurgiche; in caso di malattia: rimborso delle spese chirurgiche. La Formula Zampa d’Argento prevede garanzie con rimborso fino all’80% delle spese sostenute anche per la custodia in un canile in caso di ricovero in ospedale dell’aderente per un periodo superiore alle 24 ore. La formula Zampa d’Oro prevede garanzie con rimborso fino al 100%. Le formule Super Gatto e Super Cane prevedono garanzie con rimborso fino al 60%. Per ogni domanda di rimborso è applicata una franchigia del 20% con le formule Zampa di Bronzo e Zampa d’Argento, mentre il 40% con le formule Super Gatto e Super Cane e 30 euro di franchigia con la formula Zampa d’Oro. Prezzo: da 149 euro l’anno.UnipolSai – C@ne&G@tto: copre le spese veterinarie, i danni a terzi e assicura la tutela legale. Importante l’estensione della copertura anche alle lesioni fisiche che l’animale può procurare ai propri figli minori di 14 anni, o alle persone che abbiano temporaneamente ed occasionalmente in custodia l’animale, compreso il lavoratore domestico. Prevista anche la tutela legale, in caso di controversie in sede extragiudiziale e giudiziale per i fatti della vita privata inerenti la proprietà e custodia del proprio animale. Naturalmente è presente la polizza sanitaria per animali domestici, in caso di intervento chirurgico conseguenti a infortunio o malattia. Coperti anche prestazioni medico veterinarie, esami e accertamenti diagnostici, fisioterapia/rieducazione entro i 30 giorni antecedenti e successivi all’intervento chirurgico, oltre a vantaggi nell’utilizzo delle strutture convenzionate. Due i livelli di assitenza, Base e Plus, che offrono, fra l’altro, in base alla scelta, supporto telefonico per consulenze veterinarie di carattere generale in merito a cliniche/ambulatori veterinari, farmacie, negozi, pensioni, scuole, addestramento, toelettatura e allevamenti, etc., e l’Unibox PETs, che permette di seguirle l’animale in tempo reale direttamente dal proprio Smartphone o Pc, o ancora rimborso della pensione per cani e gatti in casi d’emergenza. Prezzo: da 170 euro l’anno.24h Assistance – Dottordog: comprende sia polizza RC cane e gatto, che un’assicurazione spese veterinarie piuttosto completa. Copre in caso di intervento chirurgico a seguito di malattia o infortunio, tutela legale, spese di ricerca (se l’animale viene dichiarato disperso dalle autorità, si ha diritto al rimborso delle spese ordinarie di ricerca sostenute per la ricerca condotta da organismi di salvataggio), ed informazioni veterinarie 24 ore su 24. Comprende tutte le razze ed è valida in tutto il mondo. Consigliabile, fra le tre versioni proposte (Argento, Oro e Platino) la Platino, per un discorso legato ai massimali. Prezzo: da 110 euro l’anno.Axa – Confido cane gatto: Copre tutte le razze di gatti e cani, ma la copertura non è ottenibile via web per le razze a rischio, per le quali è possibile rivolgersi ad un’agenzia del gruppo. La tutela RC cani e gatti riguarda i danni che gli animali potrebbero causare a cose, animali e persone, come lesioni ai propri figli fino ai 14 anni o ad una persona esterna alla famiglia. La garanzia interviene anche se l’animale è affidato ad altre persone o in caso di partecipazione a fiere e concorsi. Massimale molto alto (un milione di euro). La tutela legale comprende le spese per l’intervento del legale incaricato del sinistro con un massimale fino a 5.000 euro. Possibile anche avvalersi di un proprio avvocato o affidarsi ad un legale di alto profilo messo a disposizione da Axa; assistenza 24 ore su 24 in caso di smarrimento/furto o urgenze. L’assicurazione sanitaria sugli animali comprende il rimborso di tutte le spese mediche per interventi chirurgici con un massimale fino a 1.500 euro a seguito di un infortunio o di una malattia per cani e gatti che, al momento della sottoscrizione, hanno un’età compresa tra i 6 mesi e i 10 anni. Prezzo: da 220 euro l’anno.Il consiglio comunque è quello di fare prima un preventivo on line per capire quali sono le spese e le coperture assicurative con i vari piani offerti.Per chi ama gli animali esoticiPer quanto riguarda gli animali esotici (ovviamente ci riferiamo a quelli consentiti dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione, o Cites), è importante considerare che, essendo al di fuori del loro ambiente naturale, sono più suscettibili alle malattie, cosa che può portare a un aumento dei costi delle polizze assicurative. Potrebbe comunque essere conveniente stipulare una polizza di base: anche se offre una copertura minima, assicura comunque una certa tutela alla salute dell’animale e ai potenziali danni che potrebbe causare. In questo modo si è preparati ad affrontare le spese veterinarie impreviste e si può garantire al proprio animale domestico esotico un livello adeguato di assistenza medica quando ne ha bisogno. LEGGI TUTTO

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    Tredicesime e premi di produzione più ricchi. Come e per chi potrebbero cambiare le tasse

    Tredicesime più sostanziose per i dipendenti con redditi più bassi. Si tratta di quanto previsto nella bozza di decreto legislativo che riguarda l’Irpef. La misura arriverà domani, 23 aprile 2024, in Consiglio dei Ministri e prevede un incremento fino a 80 euro del bonus che riguarda i lavoratori con un reddito fino a 15mila euro. Ecco tutte le novità.La misuraLa misura in quesitone si riferisce al 2024. La bozza del decreto legislativo di riforma delle imposte indirette specifica che “nelle more dell’introduzione strutturale di un regime fiscale sostitutivo per i redditi di lavoro dipendente riferibili alle tredicesime mensilità, per l’anno 2024, la somma a titolo di trattamento integrativo riconosciuta ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, è incrementata di un importo non superiore a 80 euro da erogare unitamente alla tredicesima mensilità”. Inoltre la cifra dell’incremento sarà stabilita tramite decreto del Mef, la stessa dev’essere adottata entro il 15 novembre 2024, in base alle maggiori entrate che provengono dal concordato preventivo biennale per le partite Iva. Con questo provvedimento si dà il via a una prima attuazione della delega fiscale per i redditi da lavoro autonomo, dipendente, redditi agrari e redditi diversi.Tassazione al 10% e premi di produttivitàIl decreto tratta anche la questione dei premi di produttività. Dal 2025 la tassazione separata sulle somme fino a 3.000 euro potrebbe tornare al 10%. A questo proposito il testo afferma che i premi di risultato, “salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi”. Il medesimo regime viene applicato alle somme che vengono erogate come partecipazione agli utili dell’impresa. Ricordiamo che nel 2023 e nel 2024 i premi di produttività vengono tassati al 5%. LEGGI TUTTO

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    Bollette di luce e gas, cosa cambia con lo scontrino dell’energia

    Si avvicina il 1° luglio, data che segna la fine del mercato tutelato per le forniture che riguardano l’energia elettrica mentre con il gas il passaggio al mercato libero è già avvenuto a inizio 2024. Con la fine di questo percorso, l’Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha pensato di modificare in meglio la percezione e visione delle bollette da parte dei consumatori finali, ovvero i cittadini, introducendo alcune novità tra cui spicca il cosiddetto “scontrino dell’energia”.Di cosa si trattaL’ente cerca di accelerare il passo verso le bollette 2.0: gli importi dei fatturati saranno divisi tra la quota che riguarda i consumi e quella fissa (per l’elettricità ci sarà la voce “quota potenza”). In pratica la visione grafica e rappresentazione dei costi sarà più semplice e immediata. Nel caso relativo ai consumi, sullo scontrino si leggerà “la quantità di energia elettrica/gas naturale fatturata, espressa in kWh o in Smc rispettivamente per l’energia elettrica e per il gas naturale, moltiplicata per la sommatoria dei corrispettivi espressi in €/kWh o €/Smc”, spiega l’Arera, mentre per quanto riguarda la quota fissa si avrà la quantità fatturata “moltiplicata per la sommatoria dei corrispettivi espressi in €/mese”. Lo “scontrino dell’energia” si troverà nella seconda pagina delle bollette assieme ai box con la tipologia di offerta scelta dal cliene che contiene tutti gli elementi utli per ricostruire quei costi.Le altre novitàSul documento pubblicato online ecco spuntare anche il “frontespizio unificato” che sarà presente in prima pagina: questo servirà ad agevolare il cliente nel ricercare informazioni fondamentali che riguardano innanzitutto i dati personali, il tipo di operatore che eroga il servizio di luce o gas, fatturazione e importo finale. In questo modo, spiega l’Arera, si potrà “facilitare il confronto tra bollette di operatori diversi e di consentire così ai clienti di scegliere più consapevolmente a quale fornitore rivolgersi all’interno del mercato libero”.Ecco spuntare anche la sezione chiamata “elementi essenziali” che dovrà riportare tutti i dati relativi alle letture, ai consumi ed eventuali ricalcoli; le informazioni storiche relative ai consumi; le modalità di pagamento ed eventuale e rateizzazione; le informazioni sugli strumenti di tutela del consumatore; come trovare nuovi strumenti che riguardano la trasparenza; le caratteristiche tecniche sulla fornitura e altre informazioni generali. LEGGI TUTTO

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    Multe nulle: come riconoscere un autovelox non omologato e fare ricorso

    Le polemiche sugli autovelox nei Comuni italiani hanno assunto toni accesi, soprattutto dopo che è esploso il fenomeno di Fleximan, la persona, o, per meglio dire, le persone che si divertono a segare i pali che reggono i dispositivi di rilevazione della velocità delle vetture per protestare contro le sanzioni, sempre più salate. Episodi del genere, nell’ultimo periodo, si sono verificati in più parti d’Italia, facendo sorgere altri dubbi sulla bontà di questi strumenti. In realtà, discussioni già sono state alimentate da tempo, in particolare dopo alcune sentenze della Cassazione, sulla liceità degli autovelox e sulla sottile, ma sostanziale differenza tra apparecchi omologati o solo approvati.La sentenza della CassazioneRecentemente, la Suprema Corte, con una sentenza specifica, ha stabilito che se l’autovelox non è omologato non è possibile comminare multe all’automobilista indisciplinato. In definitiva è come se quel dispositivo non esistesse. Il precedente, che potrebbe dare il via a un numero enorme di ricorsi, riguarda un avvocato del Trevigiano, sanzionato dopo la rilevazione dell’autovelox perché aveva superato il limite dei 90 chilometri orari su quel tratto di strada. In seguito al ricorso del legale, la Cassazione ha dato ragione all’automobilista affermando che il dispositivo era solo approvato e non omologato.Il parere dell’espertoL’avvocato Emanuele Ficara, legale esperto di violazioni del codice della strada, intervistato dal quotidiano la Repubblica, ha spiegato i meccanismi giuridici, fornendo anche alcuni consigli utili su come fare ricorso nel caso di sanzione. Innazitutto, il legale ha chiarito la differenza tra autovelox approvato e omologato. “L’omologazione – ha dichiarato – accerta che il macchinario rispetti i requisiti tecnici previsti dalla normativa e ne consente la riproduzione in serie. L’approvazione, invece, consiste nell’autorizzazione del prototipo secondo degli standard definiti”. Il problema, però, è che su questi standard la normativa non è sufficientemente esplicita, tanto che fino all’ultima sentenza della Cassazione si faceva molta confusione. Adesso il quadro è più chiaro: la Suprema Corte ha sancito che c’è una differenza netta tra omologazione e approvazione.La mancata omologazione dell’autoveloxMa cosa succede quando l’autovelox non è omologato? Perché secondo la Cassazione in questo caso non ha validità la sanzione comminata per eccesso di velocità? “Se non viene verificato che tutti i macchinari possiedono le stesse caratteristiche – ha continuato l’avvocato Ficara – ci potrebbero essere delle disparità nella rilevazione della velocità”. E questa procedura, purtroppo, non viene effettuata regolarmente creando serie difficoltà.I ricorsiIl legale esperto ha dato indicazioni su come agire quando si viene sanzionati dall’autovelox. “Quando arriva una multa a casa – ha spiegato – bisogna leggerla attentamente, per decidere in maniera sensata se fare ricorso o meno. Può essere utile anche consultare internet, per vedere se esistono già delle pronunce su quell’autovelox”. Per sapere con certezza che un dispositivo per la rilevazione della velocità non è omologato si può procedere chiedendo ufficialmente l’accesso agli atti e verificare se quell’autovelox ha l’omologazione o meno. Qualora non lo fosse, esistono due modi pr presentare ricorso: la prima, rivolgendosi al prefetto entro 60 giorni, la seconda, ricorrere al giudice di pace entro 30 giorni. LEGGI TUTTO

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    Pubblicità e spazi condominiali, le norme e i possibili vantaggi

    La questione dell’affissione di pubblicità sulle pareti esterne dei condomini spesso genera discussioni e interrogativi sul piano legale. Ma come va gestita e quali sono le disposizioni normative in merito? Vediamo.Cosa dice la leggeIl Codice civile, all’articolo 1102, recita: “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”. Semplificando, si stabilisce il diritto di ogni condòmino ad utilizzare le parti comuni dell’edificio, a patto che ciò non ne modifichi la destinazione e non impedisca agli altri condòmini di fare altrettanto.In base a questa norma, è sempre stato consentito ai condòmini di installare targhe o insegne vicino al citofono o all’ingresso, senza bisogno di autorizzazione preventiva dall’assemblea condominiale, a condizione che siano di dimensioni ridotte. È considerato un diritto di tutti sfruttare gli spazi comuni per valorizzare la propria proprietà individuale, e finora non vi sono stati dubbi in proposito. Tuttavia, questa situazione potrebbe generare conflitti quando lo spazio occupato supera la quota di proprietà del condòmino.Quando la pubblicità è fuori misuraAl di là dell’esposizione di targhe o informazioni pubblicitarie di dimensioni relativamente piccole, vi sono altre situazioni legate all’affissione di pubblicità che possono generare discussioni all’interno di un condominio. È un fatto che la pubblicità ha senso solo se visibile, e alcuni potrebbero desiderare di occupare una parte considerevole o addirittura l’intera facciata condominiale. Ad esempio, la posizione strategica di molti condomini lungo viali ad alta intensità di traffico veicolare o pedonale, o vicino a centri di interesse, può trasformare uno svantaggio (il forte passaggio, rumore e inquinamento) in una risorsa economica, concedendo spazio a società di pubblicità o marketing che desiderino installare messaggi pubblicitari sulle facciate condominiali, quando non altro tipo di servizio.La questione dell’installazione di spazi pubblicitari sui condomini è stata oggetto di un’importante pronuncia della Corte di Cassazione (la numero 8434 del 30 aprile 2020). I giudici della Suprema Corte, esaminando un caso relativo all’approvazione del contratto con il quale un condominio concedeva l’uso del lastrico solare allo scopo di installare infrastrutture per l’esercizio delle telefonia mobile, hanno stabilito che tale contratto rientri fra gli atti di ordinaria amministrazione e quindi siano sufficienti, in prima convocazione almeno la metà del valore dell’edificio (501/1000), in seconda convocazione una maggioranza di almeno un terzo dell’edificio (334/1000). La decisione, applicabile per estensione anche a manifesti o insegne pubblicitarie, sta influenzando le decisioni di vari tribunali.Entrando più nel detteglio, il contratto di locazione che il condominio può stipulare ha natura obbligatoria (concedere uno spazio condominiale a fronte del pagamento di un corrispettivo) e non costituisce effetti reali. La durata convenuta non dovrà essere superiore a nove anni. Qualora, inoltre, sussista un regolamento condominiale di natura contrattuale sarà necessario, prima di assumere la delibera, verificare se tale tipo di installazione (pubblicitaria o infrastrutturale) sia consentita dal regolamento stesso.Pubblicità “vantaggiosa” per l’intero condominioI cartelloni pubblicitari, come strumenti di comunicazione commerciale, stanno diventando sempre più comuni nelle nostre città, spesso collocati sulle facciate o sui tetti degli edifici condominiali. Questo utilizzo, che può portare vantaggi economici per i condòmini, rappresenta un modo per sfruttare le parti comuni, consentito in base al già citato articolo 1102 del Codice civile, oltre che dall’articolo 1136 e dalla sentenza 8434 del 30 aprile 2020 della Cassazione. Tuttavia, è importante agire con cautela nella decisione, affinché non sorgano problemi che potrebbero portare a controversie condominiali. È essenziale rispettare i quorum stabiliti da tali norme e la durata del contratto non deve superare, anche qui, i nove anni senza il consenso unanime dei condomini. Oltre alle norme legali, è importante poi rispettare le disposizioni del regolamento condominiale, che potrebbe avere restrizioni sull’uso delle parti comuni a fini pubblicitari. Se il regolamento ha natura contrattuale, la sua modifica richiederà il consenso unanime dei condòmini.Per quanto riguarda gli aspetti tecnici dell’installazione dei cartelloni pubblicitari, è necessario ottenere le autorizzazioni dagli enti competenti e rispettare le norme vigenti in materia, come stabilisce il decreto legislativo 507/1999. I cartelloni devono essere conformi alle norme di sicurezza, decoro e tutela ambientale e non devono arrecare disturbo alla circolazione stradale.Ancora: l’utilizzo della facciata condominiale a fini pubblicitari deve essere approvato dall’assemblea condominiale attraverso una delibera che stabilisca le modalità e le condizioni del contratto di affitto. È importante coinvolgere e informare tutti i condòmini interessati, considerando il possibile impatto estetico e sulla sicurezza dell’edificio. Anche l’installazione temporanea di cartelloni pubblicitari sui ponteggi durante lavori di ristrutturazione o costruzione può comportare introiti economici per il condominio, ma è necessario, anche in questo caso, gestire attentamente la divisione dei proventi tra i condòmini e rispettare le normative locali e condominiali. LEGGI TUTTO

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    Tim alla conta dei piccoli soci sullo scorporo della rete

    Si è arrivati al dunque per quanto riguarda il futuro di Tim. Domani, infatti, si capirà se la lista del consiglio d’amministrazione, che propone la conferma del ceo Pietro Labriola (in foto), riuscirà a spuntarla in assemblea sulle liste di Merlyn Partners e del fondo Bluebell. Oggi è l’ultimo giorno per chi intende votare per corrispondenza tra i piccoli soci, mentre sempre oggi Morrow Sodali chiuderà la raccolta delle deleghe per la lista del board. L’incognita è capire che cosa deciderà di fare Vivendi, primo socio con il 23,7% del capitale. I francesi non scioglieranno la riserva fino all’ultimo, anche se al momento l’ipotesi più accreditata è l’astensione. I transalpini sono contrari alla vendita della rete al fondo americano Kkr. E hanno intentato una causa al tribunale di Milano (con prima udienza il 21 maggio). Sta di fatto che non schierarsi contro Labriola potrebbe essere un segnale di desistenza, anche alla luce del fatto che l’operazione è ormai stata notificata alla Dg Comp. Se, invece, Vivendi votasse con una delle liste alternative, allora la partita sarebbe aperta, fermo restando che la lista Labriola pare favorita perché ha dalla sua l’appoggio della Cdp (9,8%), dei fondi italiani e di una parte consistente di fondi istituzionali esteri. LEGGI TUTTO